Art. 6.
(Forma del contratto di apprendistato).

      1. Il contratto di apprendistato stipulato per le finalità della presente legge è a tempo determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e massima di trentasei mesi. L'apposizione al contratto di un termine di durata inferiore è illegittima e comporta:

          a) l'automatica sostituzione del minore termine con quello massimo previsto dalla legge;

          b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore di lavoro prima del termine massimo prescritto.

      2. Il contratto di apprendistato non è rinnovabile; la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine determina

 

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l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
      3. Il contratto di apprendistato di cui alla presente legge deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
      4. Al datore di lavoro che, al termine del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito di imposta, ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.